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Clausole statutarie per l’individuazione del presidente dell’assemblea
Sono conformi agli artt. 2371 e 2479-bis, comma 4, c.c. le clausole statutarie che, fermo restando il criterio residuale della nomina del presidente dell’assemblea da parte degli intervenuti, individuano tale figura:
a) mediante associazione ad una carica sociale (es. amministratore unico, presidente o componente di un organo collegiale, liquidatore, direttore generale);
b) mediante indicazione nominativa o rinvio a designazione da parte di soggetto determinato o determinabile (siano o no i designati e i designanti soci, titolari di cariche sociali o terzi estranei);
c) mediante qualsiasi altro criterio idoneo ad assicurarne la determinabilità in ogni assemblea sociale.
Alla condizione dell’assenza del primo indicato, che porta all’attribuzione della carica di presidente ad un indicato in subordine, va equiparata in via interpretativa, quand’anche non sia esplicitato nella clausola, ogni ipotesi di impedimento e/o di rifiuto di assunzione della carica da parte del primo indicato, pur presente in assemblea.
A stabilirlo è stato il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 83 del 22 novembre 2005.


