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Disciplina consumeristica nei contratti predisposti da Notai o altri professionisti

Disciplina consumeristica nei contratti predisposti da Notai o altri professionisti

Nei casi in cui il testo contrattuale venga predisposto da un notaio o da altri professionisti, l’applicabilità della disciplina consumeristica può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l’integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto.
Il principio merita adesione con particolare riguardo alla fattispecie della stipula del contratto del consumatore nella forma dell’atto pubblico notarile. Se è vero, infatti, che la legge notarile (l. n. 89/1913) predispone particolari accortezze per la redazione dell’atto, l’intervento del notaio non implica affatto che il contratto sia oggetto di trattativa, segnatamente, di una trattativa qualificata da individualità, serietà ed effettività. Nulla esclude, in particolare, che il testo della clausola vessatoria, per conosciuto dal consumatore e reso più chiaro dall’intervento del notaio, sia frutto di una imposizione unilaterale e non costituisca pertanto espressione di una trattativa che presenti le richiamate caratteristiche.
La stipula del contratto con atto pubblico notarile non è quindi circostanza in sé idonea a far ritenere che una o più clausole del contratto stesso siano state oggetto di trattativa individuale, seria ed effettiva e non esime pertanto il professionista dal fornire una prova in tal senso.
Istanza per il riconoscimento del beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ex art. 3, Legge n. 206/2004 e art. 1, D.P.R. n. 243/2006
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 10 luglio 2025, n. 18834, sez. I civile.