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Dispensa da collazione
L’istituto della collazione comporta l’obbligo dei legittimari coeredi di conferire all’asse ereditario quanto ricevuto in donazione dal defunto, in modo da formare le singole porzioni, salvo che il donatario ne sia stato dispensato. La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento ma non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia, ai fini della determinazione della porzione disponibile. In sostanza, la dispensa dalla collazione non sottrae la donazione alla riduzione se sia lesiva della legittima altrui, rappresentando l’intangibilità della quota di riserva dei legittimari un limite alla dispensa da collazione.
La dispensa dalla collazione produce, dunque, effetto nei limiti della disponibile mentre per l’eccedenza il donatario è esposto all’azione di riduzione. In tal caso, spetta al donatario scegliere se conferire in natura il bene immobile ricevuto ovvero per imputazione poiché il donante ha il solo potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo vincolare la sua scelta, qualora egli sia tenuto alla collazione.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sez. II, con la sentenza del 29 settembre 2026, n. 25932.
Il civile



