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Donazione si premoriar: requisiti
L’elemento che caratterizza la donazione con la clausola si praemoriar e che la differenzia, rendendola ammissibile, dalla donazione mortis causa e dal patto successorio, vietati dalla legge, è dato dalla funzione che assume, nella prospettiva delle parti, l’evento della morte del donante; dal fatto cioè che tale evento non è considerato o elevato dalle parti a causa dell’attribuzione, sicché, prima del suo verificarsi, il negozio non debba produrre alcun effetto, bensì come evento condizionante la produzione degli effetti definitivi propri del negozio, senza escludere la produzione di effetti limitati o prodromici, peculiari al contratto sottoposto a condizione sospensiva, consistenti nella aspettativa, tutelata dalla legge -art. 1356 c.c.-, dell’acquisto del diritto. Pertanto, al fine di stabilire se le parti intesero porre in essere una donazione inter vivos, con i requisiti richiesti per la sua validità, ovvero un’attribuzione patrimoniale gratuita, di altra natura, eventualmente non consentita dalla legge, occorre
procedere, in relazione a ciascun caso concreto, alla ricerca e alla identificazione della volontà delle parti; ciò, in applicazione delle regole ermeneutiche stabilite dalla legge per l’interpretazione dei contratti e in particolare del criterio dell’interpretazione complessiva, che postula l’esame delle varie clausole dell’atto onde interpretarle le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna di esse il senso risultante dal loro complesso; inoltre, facendo applicazione del principio secondo cui la qualificazione giuridica del rapporto, dedotto in giudizio, non dipende dal significato letterale delle parole o dal nomen juris attribuitogli dalle parti, ma dal suo concreto contenuto e dalla comune intenzione delle parti.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, sezione II con l’ordinanza del 6 ottobre 2026, n. 26306.



