Richiedi ora la migliore consulenza
Divisione ereditaria: ammessa in appello la modifica della domanda per testamento sopravvenuto
Una volta proposta in primo grado la domanda di divisione dell’eredità basata sulla prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile anche in appello quella diretta a ottenere la medesima divisione in forza di un testamento olografo successivamente ritrovato e comunque prodotto in giudizio da una parte del giudizio, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia e, inoltre, la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del “petitum”, relativo ai beni ereditari da dividere, e della “causa petendi”, fondata sull’esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione “mortis causa”. Ne consegue che è possibile la modifica della domanda di divisione, poiché le diverse modalità di delazione dell’eredità configurano, comunque, un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono una domanda, cosicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e alle sopravvenienze di causa.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione II civile, con l’ordinanza del 30 marzo 2026, n. 7679.



