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Parti comuni e diritto d’uso esclusivo

Sulle parti comuni dell’edificio condominiale non è ammissibile la costituzione, mediante titolo negoziale, di un diritto esclusivo d’uso, in quanto esso determina lo svuotamento del diritto di proprietà e si infrange contro il principio del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi; pertanto, la previsione di tale diritto, al momento della costituzione del condominio, impone di verificare, di volta in volta, se le parti abbiano inteso limitarsi all’attribuzione dell’uso esclusivo, riservando la proprietà all’alienante, oppure ricondurre il diritto concesso sussistendone i presupposti di legge, in quello reale d’uso di cui all’art. 1021 c.c. o, ancora, abbiano inteso concedere un uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria.

A stabilirlo è stata Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza del 22 aprile 2026, n. 10690.