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Efficacia delle sottoscrizioni di aumenti di capitale, prima del termine finale di sottoscrizione
E’ legittima la clausola della deliberazione di aumento di capitale sociale a pagamento, con la quale (salvi gli effetti dell’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione medesima, ai sensi dell’art. 2436, comma 5, c.c.) si stabilisca, in caso di aumento scindibile, l’immediata efficacia di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione – anche prima del termine finale di sottoscrizione, prima del termine per l’esercizio del diritto di opzione e prima dell’integrale sottoscrizione dell’aumento deliberato – con conseguente attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all’esercizio dei diritti sociali. In mancanza di espressa clausola che regoli l’efficacia nel tempo delle sottoscrizioni (nel senso di cui sopra ovvero prevedendo la possibilità di eseguire “per tranches” la delibera di aumento), si deve ritenere che le sottoscrizioni degli aumenti di capitale sociale a pagamento, sia scindibili che inscindibili, producano i loro effetti a decorrere dall’integrale sottoscrizione dell’aumento, ovvero, in caso di aumento scindibile sottoscritto solo in parte, a decorrere dallo spirare del termine finale di sottoscrizione.
A stabilirlo è stato il Consiglio Notarile di Milano con la massima numero 96 del 18 maggio 2007.



