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Emissione di obbligazioni convertibili con disaggio
Si reputa legittima la deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili anche per somma inferiore al loro valore nominale, purché le condizioni di conversione non comportino violazione dell’art. 2346, comma 5, c.c. e quindi purché il valore nominale delle azioni da emettere in sede di conversione non ecceda il credito che spetterebbe agli obbligazionisti a titolo di rimborso delle obbligazioni stesse per il caso di mancata conversione.
A stabilirlo è stato il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n.61 del 15 Novembre 2005.



