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- I lavori meramente agricoli non necessitano del permesso di costruire.
Non è necessario il permesso di costruire quando si eseguono lavori di spianamento di un terreno o altre lavorazioni al fine della successiva aratura o a qualunque altro fine meramente agricolo.
A stabilirlo è stata la III sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 29466 del 22 febbraio 2012.
Secondo i Giudici della Suprema Corte, in tema di violazioni edilizie, al fine di stabilire se i movimenti di terreno costituiscano o meno una trasformazione urbanistica del territorio, occorre valutare l’entità dell’opera che si intende realizzare, potendo gli stessi costituire sia spostamenti insignificanti sotto il profilo dell’insediamento abitativo per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo, sia rilevanti trasformazioni del territorio, in quanto tali necessitanti il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia di inizio attività.
Il permesso di costruire occorre, invece, solo in relazione a specifiche finalità edilizie.
Al riguardo, è necessario valutare l’entità dell’opera che si intende realizzare, distinguendo i movimenti del terreno non significativi, sotto il profilo dell’insediamento abitativo, da lavori di più rilevante portata comportanti rilevanti trasformazioni del territorio.
Solo queste attività, pertanto, necessitano del permesso di costruire.
La Corte ha, altresì, affermato che tale indirizzo è confermato anche dall’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001 il quale, al comma 1 lett. d), prevede che i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo[1].
Pertanto, i lavori meramente agricoli non necessitano del permesso di costuire.
[1] È fatto salvo il caso in cui vi siano prescrizioni urbanistiche comunali contrarie e, comunque, nel pieno rispetto delle norme antisismiche, igienico-sanitarie, energetiche, di sicurezza, e di quelle contenute del D.Lgs n. 42/2004.



