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Il deposito alberghiero
Gli art. 1783 ss. del codice civile regolano il deposito alberghiero.
Quando si parla di contratto d’albergo si fa riferimento ad un particolare contratto atipico o, al più, misto, con il quale l’albergatore si obbliga a numerose prestazioni nei confronti del cliente.
In particolare, le prestazioni fornite dagli alberghi includono l’alloggio, i servizi e la custodia degli oggetti portati dai clienti.
Relativamente alla custodia, l’art. 1784 del codice civile stabilisce che l’albergatore è responsabile illimitatamente, tranne nei casi in cui il danno, la distruzione o il furto dell’oggetto siano causati dal cliente, dai suoi accompagnatori, da forza maggiore o dalla natura dell’oggetto stesso, come previsto dall’art. 1785 c.c.
Qualsiasi accordo che tenta di escludere o limitare la responsabilità dell’albergatore è nullo ai sensi dell’art. 1785-quater c.c.).
La responsabilità per gli oggetti affidati all’albergatore è distinta da quella per gli oggetti semplicemente portati in albergo dal cliente.
In particolare, in questa circostanza, l’art. 1783 c.c. prevede che l’albergatore è responsabile solo fino a cento volte il prezzo giornaliero dell’alloggio per il valore dell’oggetto deteriorato, distrutto o rubato. Tuttavia, questa limitazione non si applica se il danno è causato da colpa dell’albergatore, dei suoi familiari o del personale (art. 1785-bis c.c.).
Diversamente, per gli oggetti specificamente consegnati all’albergatore o che egli ha rifiutato illegittimamente di accettare, la responsabilità è illimitata come previsto dall’art. 1784 c.c., salvo i casi di colpa del cliente, dei suoi accompagnatori, di forza maggiore o della natura dell’oggetto stesso. Anche in questo caso, qualsiasi patto che limita la responsabilità dell’albergatore è nullo, come stabilito dall’ art. 1785 quater c.c.
Cfr. V. Battiloro, G. Basile, Compendio di diritto commerciale, Nel diritto editore, 2022.



