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Il divieto di patti successori

Il divieto di patti successori

Il codice civile, all’art. 458 c.c. prevede espressamente la nullità di qualsiasi convenzione attraverso cui un soggetto disponga della propria successione, o con cui disponga o rinunci ai diritti che gli possono aspettare su una successione non ancora aperta.

Il nostro ordinamento, dunque, prevede un divieto assoluto di patti successori. Scopo dell’istituto è quello di evitare che venga leso uno dei principi cardine delle successioni ossia quello di ledere e comprimere la libertà del testatore di disporre dei propri beni.

Tali patti successore, possono essere divisi in tre tipologie;

1. patti successori istitutivi: patti con cui un soggetto conviene con un altro di nominarlo erede, o di effettuare una determinata disposizione testamentaria a suo vantaggio;

2. patti successori dispositivi: patti con cui un soggetto, che ritiene di avere diritti su una successione non ancora aperta, ne dispone in favore di terzi;

3. patti successori rinunciativi: patto con cui un soggetto, presunto futuro erede in una successione non ancora aperta, rinuncia all’eredità.

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Cfr. A. Geraci, Compendio di diritto civile, Nel diritto editore, 2021.