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Definizione
Quando si parla di pegno si fa riferimento, ai sensi dell’art. 2784 c.c., ad un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili del debitore o di un terzo a garanzia dell’obbligazione del debitore.
Oggetto
Oggetto del pegno possono essere i beni mobili, crediti ed altri diritti aventi ad oggetto beni mobili. Esso si costituisce mediante contratto che si perfeziona con il trasferimento della cosa al creditore o a un terzo designato dalle parti.
Ai sensi dell’art. 2792 c.c. una volta costituito il pegno, il creditore che ha ricevuto la cosa è tenuto a custodirla, senza poterne disporre o poterne fare uso.
Tuttavia se la cosa produce dei frutti il creditore ha la facoltà di farli suoi imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale, ex art. 2791 c.c.
La prelazione del creditore pignoratizio
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno.
L’esercizio della prelazione è condizionato dalla legge alla sussistenza di due presupposti enucleati all’interno dell’art. 2787 c.c.:
1) la cosa data in pegno deve essere rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti;
2) il pegno a garanzia di un credito eccedente la somma di euro 2,58 deve risultare da atto scritto avente data certa in cui risultino indicati il credito e la cosa data in pegno;
In caso di inadempimento del debitore, al creditore pignoratizio è data pure la possibilità di chiedere al Giudice che la cosa data in garanzia gli sia assegnata in pagamento fino alla concorrenza dell’ammontare del debito.



