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Il rilascio della licenza di nomina a guardia giurata particolare
La qualifica di Guardia Particolare Giurata viene attribuita su richiesta nominativa da parte di ente pubblico o privato, ai sensi dell’art. 133 T.U.L.P.S. o di un istituto di vigilanza autorizzato ex art. 134 T.U.L.P.S..
Il provvedimento è denominato decreto di approvazione alla nomina di Guardia Particolare Giurata e ad esso può conseguire l’ eventuale rilascio della licenza di porto di pistola a tassa ridotta.
Il decreto di approvazione ha validità biennale, mentre il di porto di pistola a tassa ridotta è costituita da un libretto con validità sessennale e da una licenza con validità biennale.
Il decreto di approvazione della qualifica di G.P.G. è rilasciato dal Prefetto competente per la provincia o comprensorio territoriale in cui l’istituto di vigilanza ha la propria sede principale od ove sono ubicati i beni mobili o immobili da custodire[1].
Quali sono i poteri di cui dispone la Pubblica Amministrazione per il rilascio di tale licenza?
A chiarirlo è intervenuta la giurisprudenza amministrativa.
Sul punto, “l’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica impongono al titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure e, nella valutazione di tale requisito, l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità e incoerenza; la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia assume un’indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente la nomina a guardia particolare giurata“.
“gli organi del Ministero dell’interno ben possono rilevare come tali frequentazioni possano dare luogo a rischi, specie con riferimento alla possibilità che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole”.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione I, con la sentenza n. 1056 del 20 luglio 2023.
Il rilascio della licenza di nomina a guardia giurata particolare
[1] Cfr. https://www.prefettura.it/cagliari/contenuti/Rilascio_del_titolo_di_guardia_particolare_giurata-593759.htm



