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Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza del confinante per abuso edilizio integra silenzio-rifiuto

Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza del confinante per abuso edilizio integra silenzio-rifiuto

Nel caso in cui la segnalazione sia effettuata dal proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio, quest’ultimo, in ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell’intervento, diviene titolare di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori previsti dagli artt. 27 e segg. del D.P.R. n. 380 del 2001, e può perciò pretendere che il competente organo adotti le misure richieste ovvero un provvedimento che spieghi le ragioni per le quali ritiene di non adottare alcuna misura. Il silenzio serbato dall’amministrazione sulla sua istanza integra quindi gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente.

A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano, Sezione II, con la Sentenza n. 3737 del 17 luglio 2026.