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Il silenzio sul decreto di nomina a guardia particolare giurata

1. Il silenzio amministrativo

Il silenzio amministrativo è il fenomeno dell’inerzia mantenuta dalla Pubblica Amministrazione sulle istanze rivolte dai privati.

Difatti, il suddetto articolo, dispone che (salvo diversa statuizione) il procedimento amministrativo, sia se iniziato su istanza di parte sia se avviato d’ufficio, deve essere concluso con l’adozione di un provvedimento espresso entro 30 giorni.

In particolare, il nostro ordinamento prevede tre tipologie di silenzio:

a) silenzio rigetto;

b) silenzio accoglimento;

c) silenzio devolutivo;

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2. Il decreto di nomina a guardia particolare giurata

La qualifica di Guardia Particolare Giurata viene attribuita su richiesta nominativa da parte di ente pubblico o privato, ai sensi dell’art. 133 T.U.L.P.S. o di un istituto di vigilanza autorizzato ex art. 134 T.U.L.P.S..

Il provvedimento è denominato decreto di approvazione alla nomina di Guardia Particolare Giurata e ad esso può conseguire l’ eventuale rilascio della licenza di porto di pistola a tassa ridotta.

Ad ogni modo, il decreto di approvazione ha validità biennale ed è rilasciato dal Prefetto competente per la provincia o comprensorio territoriale in cui l’istituto di vigilanza ha la propria sede principale od ove sono ubicati i beni mobili o immobili da custodire.

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3. Il silenzio sul decreto di nomina a guardia particolare giurata

Può formarsi silenzio-inadempimento sul decreto di nomina o rinnovo a guardia giurata particolare? Sussiste un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione?

Sul punto è intervenuta la giurisprudenza amministrativa la quale ha stabilito che “Sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di rilascio di decreto di nomina a guardia particolare giurata, ai sensi dell’art. 138 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), cui consegue altresì il rilascio della licenza per il porto d’armi (T.A.R. Palermo, Sez. III, sentenza n. 1560 del 14 maggio 2021; T.A.R. Latina, sent. n. 391 del 14 giugno 2021).