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Inammissibilità dei motivi nuovi dopo il ricorso gerarchico

Inammissibilità dei motivi nuovi dopo il ricorso gerarchico

In sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l’originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso, e ciò al fine di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa (per saltum) con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l’onere di impugnare tempestivamente l’atto nell’ordinario termine decadenziale.

A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sezione 1-quater, con la Sentenza dell’11 febbraio 2026, n. 2628.