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Esenzione IRPEF per le vittime del dovere

Esenzione IRPEF per le vittime del dovere

In tema di rimborso IRPEF, l’estensione, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, dell’esenzione dall’Irpef del trattamento pensionistico, di cui all’art. 3, comma 2, della l. n. 206 del 2004, operata dall’art. 1, comma 211, della l. 232 del 2016, ha effetti dal 1° gennaio 2017 e non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione TRI, con l’Ordinanza numero 4873 del 25 febbraio 2025.