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La discrezionalità amministrativa nel rilascio della cittadinanza italiana
La cittadinanza può essere definita come la condizione dei soggetti cui l’ordinamento giuridico statale attribuisce la titolarità di diritti e doveri.
Più specificamente, il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.
La cittadinanza può essere acquisita mediante quattro diversi criteri:
a) nascita. In questo caso distinguiamo lo ius sanguinis il quale indica l’acquisizione della cittadinanza per il fatto della nascita da un genitore o con un ascendente in possesso della cittadinanza dallo ius soli in relazione al luogo in cui la nascita avviene.
b ) estensione. In particolare, in questo caso la cittadinanza può essere acquistata al verificarsi di eventi successivi alla nascita come il matrimonio o l’adozione.
c) concessione da parte dello Stato. L’acquisizione della cittadinanza è subordinata al verificarsi di condizioni o fatti particolari come, ad esempio, l’aver prestato il servizio militare nel nostro paese.
d) per naturalizzazione. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno:
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La discrezionalità amministrativa nel rilascio della cittadinanza italiana
Nel procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo, e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sezione 5-bis Sentenza n. 8010 del 15 giugno 2022.
Dunque, per il rilascio della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’ art. 9, L. n. 91/1992, l’amministrazione gode di ampi margini di discrezionalità.



