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La funzione dei provvedimenti in materia di licenze e di autorizzazioni di pubblica sicurezza

La funzione dei provvedimenti in materia di licenze e di autorizzazioni di pubblica sicurezza

La funzione dei provvedimenti in materia di licenze e di autorizzazioni di pubblica sicurezza non è quella di accertare responsabilità né tanto meno di sanzionare illeciti, bensì di porre rimedio, con ampia discrezionalità, a situazioni che, complessivamente e non già atomisticamente considerate, risultino sintomatiche, secondo il cd. criterio del più probabile che non, di un pericolo per l’ordine pubblico e l’incolumità pubblica, anche tenuto conto della personalità del soggetto sospettato. Quest’ultima, peraltro, non può commisurarsi al singolo episodio, occorrendo che sia auspicabilmente analizzata l’intera vita sociale e di relazione dell’interessato e, in particolare, la gravità e la reiterazione dei singoli episodi che potrebbero far dubitare sulla diligenza e moralità di questi nell’uso delle armi.

A stabilirlo è stato il TA.R. Campania – Napoli, sez. V, sentenza n. 2673 del 22 aprile 2024.