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La nozione di “inizio dei lavori”
La nozione di “inizio dei lavori”, rilevante ai fini dell’impedimento della decadenza del permesso di costruire, non può essere intesa in senso meramente formale o documentale, ma richiede l’esecuzione di opere concretamente rivelatrici della seria ed effettiva volontà del titolare di dare corso all’intervento assentito. L’inizio dei lavori deve cioè manifestarsi attraverso attività edilizie significative e non equivoche, tali da evidenziare il concreto avvio dell’opera progettata e da escludere il rischio che il termine decadenziale possa essere eluso mediante interventi meramente simbolici o preparatori: l’effettivo impianto del cantiere, la presenza stabile di mezzi e maestranze, l’esecuzione di scavi funzionalmente collegati alle opere fondazionali e, più in generale, la realizzazione di attività costruttive idonee a inserirsi nel processo edificatorio vero e proprio. Le attività consistenti nella recinzione dell’area, nella predisposizione degli allacci di cantiere e nell’apposizione della cartellonistica, si collocano invece nella fase antecedente all’effettivo avvio dell’intervento edilizio e non consentono di ritenere superata quella soglia minima di trasformazione urbanistico-edilizia indispensabile per impedire il verificarsi dell’effetto decadenziale.
A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la Sentenza del 14 luglio 2026, n. 5649.



