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Convivenza more uxorio e mutuo

Convivenza more uxorio e mutuo

È irripetibile, ex art. 2034 c.c., il pagamento, da parte di un convivente, delle rate del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione intestata all’altro convivente ma destinata alla famiglia, purché siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza.

A stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza del 26 giugno 2026, n. 21881.