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La probatio diabolica nell’azione di rivendicazione: oneri probatori e posizione del convenuto
L’onere per chi agisce in rivendicazione di fornire la c.d. “probatio diabolica” della proprietà è fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova.
Il convenuto, infatti, può trincerarsi dietro il principio del “possideo quia possideo” e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l’attore dalla prova a suo carico.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 12 dicembre 2025, n. 32446.



