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La realizzazione di nuovi parcheggi privati in edifici già esistenti
L’art. 9 comma 1 della L. N. 122/1989 consente ai proprietari di immobili già esistenti di realizzare — nei locali siti al piano terreno o nel sottosuolo dell’edificio – parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, nel rispetto dei vincoli paesaggistici ed ambientali (nonché, ovviamente, dei vincoli idrogeologici e di quelli previsti per le zone sismiche).
Tali parcheggi, inoltre, possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato: in questo caso, però, non ví può essere contrasto con i piani urbani del traffico, e occorre tener conto dell’uso della superficie sovrastante e della compatibilità con la tutela dei corpi idrici (art. 9, comma | come modificato dalla L. 127/1997). L’art. 9, comma 2 (come modificato da T.U. 380/2001 e dal D.L. 133/2014 assoggetta tali opere e interventi a segnalazione certificata di inizi attività (SCIA).
È prevista la possibilità, per i Comuni, di realizzare – su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse – parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati.
Questi possono essere ceduti come diritto di superficie a privati interessati, ovvero a società o a cooperative appositamente costituite tra gli stessi, previa stipulazione di una convenzione che preveda la durata massima della concessione del diritto di superficie (non superiore a 90 anni), il dimensionamento dell’opera, i tempi di realizzazione e le sanzioni per gli eventuali inadempimenti.
cfr. Consoli, D’Angiò, Compendio di diritto dell’urbanistica, Nel diritto editore, Molfetta, 2021.
La realizzazione di nuovi parcheggi privati in edifici già esistenti



