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Locazione da parte di un comproprietario e occupazione senza titolo

Locazione da parte di un comproprietario e occupazione senza titolo

La locazione dell’immobile può essere validamente stipulata anche da chi non ne sia proprietario esclusivo, purché abbia la legittima disponibilità del bene, tuttavia, il contratto concluso da uno solo dei comproprietari non è opponibile all’altro quando difettino i presupposti della gestione d’affari, ossia l’utilità della gestione e la mancata opposizione del comproprietario pretermesso. L’utilità deve escludersi quando il canone pattuito per la locazione dell’intero immobile sia sostanzialmente identico a quello precedentemente previsto per il godimento della sola quota indivisa, risultando così economicamente irrazionale. Parimenti, non ricorre l’assenza di opposizione del comproprietario qualora questi non sia stato previamente informato della stipula del contratto, né quando abbia già autonomamente concluso un diverso contratto incompatibile con l’iniziativa altrui. Dunque, il conduttore che continui a detenere l’immobile dopo il recesso, in assenza di un valido titolo opponibile al comproprietario escluso, deve essere considerato occupante senza titolo e tenuto al pagamento dell’indennità di occupazione.

A stabilirlo è stato il Tribunale di Lucca, con la Sentenza del 15 maggio 2026, n. 317.