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Mancanza di affidabilità e revoca del porto d’armi

Mancanza di affidabilità e revoca del porto d’armi

Il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d’armi, non richiedono, pertanto, un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente – secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti della palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale – che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e sociale in cui è stabilmente inserito.

A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sezione V, con la Sentenza del 15 maggio 2026, n. 3090.