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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7 del 2019, si è pronunciata sulla modificabilità della misura della penalità di mora in sede di ottemperanza.
La penalità di mora è un istituto giuridico di derivazione francese (astreinte) regolato dall’art. 114 comma 4 lett. e) del D.Lgs n. 104 del 2010 ai sensi del quale “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato”.
Trattasi, dunque, si una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, avente carattere sanzionatorio, attraverso cui il Giudice mira a colpire ogni ritardo nell’adempimento da parte del debitore.
Tale istituto trova applicazione dalla data di scadenza del termine assegnato per l’adempimento a quella di insediamento del Commissario ad acta e si caratterizzata per il progressivo aumento del relativo importo nel caso in cui si protragga l’inadempimento.
Ebbene, l’Adunanza Plenaria nell’evidenziare la necessità che la finalità compulsoria della misura sia preservata per tutta la sua durata, con conseguente preclusione di un riesame ha riconosciuto la possibilità di una modificabilità della penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.
Nello specifico, l’Ecc.mo Consesso ha stabilito che “È sempre possibile in sede di c.d. “ottemperanza di chiarimenti” modificare la statuizione relativa alla penalità di mora contenuta in una precedente sentenza d’ottemperanza, ove siano comprovate sopravvenienze fattuali o giuridiche che dimostrino, in concreto, la manifesta iniquità in tutto o in parte della sua applicazione”.
Pertanto, in specifici e circoscritti casi, quando ad esempio non sia stato previsto un ammontare massimo e, dunque, la misura risulti ab origine squilibrata la penalità di mora può essere modificata in sede di ottemperanza. Ciò al fine di evitare che la sua applicazione nel tempo possa portare a cifre del tutto squilibrate e sproporzionate rispetto alla prestazione pretesa in via originaria facendo perdere la funziona compulso ria dell’istituto.



