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Preliminare di vendita: consegna anticipata dell’immobile e obbligo di restituzione dei frutti
La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata integra un contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario; pertanto, stante l’unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita, con conseguente applicazione degli effetti restitutori ex art. 1458 c.c. Ne consegue che, anche facendo riferimento al contratto di comodato per giustificare la consegna anticipata dell’immobile, l’obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, è in linea con i principi della ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. e comporta l’obbligo a carico del promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita non solo della sua restituzione al promittente alienante, ma anche della corresponsione a quest’ultimo dei frutti per l’anticipato godimento dello stesso.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 18 agosto 2026, n. 24687



