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Riduzione del capitale sociale a copertura parziale di perdite superiori a un terzo

Riduzione del capitale sociale a copertura parziale di perdite superiori a un terzo

Fino al verificarsi del presupposto che rende obbligatoria la riduzione del capitale per perdite ai sensi degli artt. 2446, comma 2, o 2482-bis, comma 4, c.c., l’assemblea ha la facoltà di ridurre il capitale sociale a copertura anche soltanto parziale delle perdite, sia che tale parziale copertura riduca la perdita sotto al terzo, sia che la perdita stessa risulti, dopo la copertura parziale, ancora superiore al limite predetto.

A stabilirlo è stato il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n.204 del 5 Luglio 2022.