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Silenzio inadempimento: limiti alla proponibilità della domanda
Il silenzio amministrativo è il fenomeno dell’inerzia mantenuta dalla Pubblica Amministrazione sulle istanze rivolte dai privati allo spirare di un determinato termine fissato dalla legge.
Infatti, l’art. 2 della Legge n. 241/1990 stabilisce espressamente che “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.
Nello specifico, il legislatore ha tipizzato tre tipologie di silenzio:
a) silenzio rigetto;
b) silenzio accoglimento;
c) silenzio devolutivo;
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Silenzio inadempimento: limiti alla proponibilità della domanda
Ma quali sono i limiti alla proponibilità della domanda giudiziale sul silenzio inadempimento?
Sul punto è intervenuta la più autorevole giurisprudenza a dirimere la controversia.
A tal proposito, “Non può essere utilmente proposta l’azione per silenzio inadempimento ex art. 21 bis, l. n. 241 del 1990 su un’istanza dell’interessato rimasta inevasa, quando lo stesso abbia più volte, in precedenza, proposto analoghe istanze, ricevendo risposte negative espresse, senza che esse fossero oggetto di impugnazione, né sussistano, nella nuova istanza, elementi di sostanziale novità, non ravvisandosi, in questo caso, il silenzio della P.A”.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sezione I con la sentenza n. 5039 del 24 ottobre 2019.



