Richiedi ora la migliore consulenza
Silenzio-inadempimento nell’accesso civico
L’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati indicati dal precedente articolo 2, di concludere il procedimento di accesso civico con un provvedimento espresso e motivato, da adottarsi entro trenta giorni dalla comunicazione dell’istanza. A differenza del silenzio serbato sull’istanza di accesso documentale, il legislatore non ha attribuito al silenzio serbato sull’istanza di accesso civico un valore provvedimentale, sicché esso deve essere qualificato come silenzio inadempimento.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo – L’Aquila, Sezione I, con la Sentenza del 27 marzo 2026, n. 187.



