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Transazione divisoria fra eredi
In tema di azione di riduzione per lesione di legittima, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere nell’ipotesi in cui sia intervenuto un accordo transattivo che dimostri la completa eliminazione di ogni ragione di contrasto tra parti, essendo volto alla bonaria definizione della controversia. Si è in presenza di una transazione divisoria, che si sottrae alla rescissione, quando con l’atto, che pone fine alla comunione, i condividenti – allo scopo di evitare le liti, che potrebbero insorgere, o di porre termine alle liti già sorte – si accordano sulla attribuzione delle porzioni, senza procedere al calcolo delle proporzioni corrispondenti alle quote. Parte attrice aveva dedotto che il testamento, che le attribuiva soltanto un legato in sostituzione di legittima a cui ella aveva rinunciato ai sensi dell’art. 551 c.c., era lesivo della quota di legittima spettantele quale riservataria. Deceduta in corso di causa, si erano costituiti in giudizio, per la relativa prosecuzione, i di lei eredi che si erano accordati bonariamente per la divisione delle quote.
A stabilirlo è stato il Tribunale di Roma, Sezione 8 Civile, con la Sentenza del 19 marzo 2024, numero 5021.



