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Vittime del dovere: status imprescrittibile e criteri di calcolo dell’invalidità complessiva
La condizione di vittima del dovere configura una figura speciale di sicurezza sociale riconducibile alla tutela dell’art. 38 Cost., ascrivibile alla nozione di status della persona e, in quanto tale, afferente a posizioni soggettive sottratte al regime ordinario della prescrizione ex art. 2934, comma 2, c.c. ne discende l’imprescrittibilità della domanda giudiziale e del ricorso volti al mero accertamento della qualità di vittima del dovere e all’inserimento negli elenchi istituzionali, rimanendo invece assoggettati alla prescrizione decennale unicamente i singoli ratei e le componenti economiche pregresse decorrenti dai termini di legge. Ai fini della concessione delle provvidenze spettanti, speciale elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, la percentuale di invalidità complessiva (IC) deve essere calcolata applicando uniformemente i criteri medico-legali di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181 del 2009 secondo la formula IC= DB+ DM + (IP – DB), cumulando il danno biologico, il danno morale e l’eventuale eccedenza dell’invalidità permanente lavorativa.
A stabilirlo è stato il Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, con la Sentenza del 7 settembre 2026, n. 50.


