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Vocia­re, scrosci e mobili spostati sono rumori tollerabili non risarcibili

Vocia­re, scrosci e mobili spostati sono rumori tollerabili non risarcibili

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31021 del 26 novembre 2025, ha stabilito che diversi rumori tipici della vita quotidiana in condominio — come voci, scrosci d’acqua o lo spostamento dei mobili — rientrano nei normali fastidi della convivenza e non sono automaticamente fonte di risarcimento. Anche se si verificano nelle ore notturne, tali rumori non sono considerati illeciti a meno che non superino concretamente la normale soglia di tollerabilità prevista dall’articolo 844 del Codice civile.

Il caso riguardava alcuni proprietari che lamentavano disturbi provenienti dall’unità sovrastante abitata da studenti. La Cassazione ha respinto il ricorso, sottolineando che non basta provare l’esistenza dei rumori: occorre dimostrare, con elementi oggettivi e non soggettivi, che essi superano effettivamente la soglia di sopportabilità e incidono negativamente sulla qualità della vita. Nel caso specifico, mancava una prova rigorosa dell’intollerabilità.

La Corte ha inoltre ribadito che i regolamenti condominiali non possono imporre limiti più severi rispetto alla legge e non possono essere usati per affermare un diritto al silenzio assoluto. Vivere in condominio comporta una naturale tolleranza verso le esigenze e le attività quotidiane degli altri residenti.

In conclusione, solo rumori fuori dall’ordinario e dimostrati in modo preciso possono dare luogo a responsabilità risarcitoria; quelli legati alla normale vita domestica, invece, devono essere accettati come parte della convivenza condominiale.