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Rigorosità dell’onere probatorio in tema di pre-esistenza del fabbricato
In sede di contenzioso edilizio, il TAR Napoli ha affermato che la dimostrazione della pre-esistenza del manufatto oggetto di intervento deve essere sorretta da una prova rigorosa, fondata esclusivamente su elementi oggettivi, certi e verificabili.
Sono, pertanto, prive di rilevanza le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le attestazioni provenienti da terzi, non essendo suscettibili di adeguata verifica. La prova attendibile della collocazione del manufatto, tanto sotto il profilo temporale quanto spaziale, deve emergere da riscontri documentali e materiali, quali ruderi, fondamenta, rilievi aerofotogrammetrici, mappe catastali o analoghi strumenti tecnici di riscontro.
Ne consegue che la prova testimoniale – ammessa unicamente in forma scritta – riveste carattere del tutto marginale e recessivo, non potendo in alcun modo prevalere su dati documentali oggettivi.
A stabilirlo è stato il TAR Campania – Napoli, Sezione IV, con sentenza del 15 settembre 2025.



