Richiedi ora la migliore consulenza
La sola dichiarazione del fiduciario è sufficiente per ottenere il ritrasferimento di un immobile?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5448 dell’11 marzo 2026, ha precisato un principio di particolare rilievo in materia di rapporti fiduciari.
Secondo i giudici, la dichiarazione con cui il fiduciario riconosce l’esistenza del rapporto non costituisce, di per sé, la fonte dell’obbligo di ritrasferire il bene. Tale obbligazione trae origine esclusivamente dal pactum fiduciae, ossia dall’accordo fiduciario stipulato tra le parti.
La successiva dichiarazione del fiduciario assume invece un’importante funzione sul piano probatorio: rappresenta un riconoscimento del rapporto fiduciario e, in assenza di elementi contrari, facilita la posizione processuale di chi agisce, riducendone l’onere della prova.
Ne consegue che chi intende ottenere una pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. non può fondare la propria domanda esclusivamente sulla dichiarazione ricognitiva del fiduciario, considerandola fonte autonoma dell’obbligazione. È necessario, invece, dimostrare l’effettiva esistenza del rapporto fiduciario dal quale discende il dovere di ritrasferire il bene, potendo comunque avvalersi del valore probatorio della dichiarazione resa dal fiduciario.



