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Vittime del dovere: status imprescrittibile

Vittime del dovere: status imprescrittibile

Il riconoscimento dello status di vittima del dovere ha natura imprescrittibile, con la conseguenza che l’interessato può agire per il relativo accertamento anche oltre il termine decennale dall’evento lesivo. La detta imprescrittibilità non si estende alle prestazioni economiche connesse, le quali restano assoggettate a distinti termini di prescrizione. In particolare, gli assegni vitalizi, in quanto prestazioni periodiche, soggiacciono alla prescrizione decennale limitatamente ai singoli ratei; parimenti, il diritto alla speciale elargizione una tantum è soggetto a prescrizione decennale, decorrente dal momento in cui la prestazione è divenuta esigibile. Ai fini della configurabilità della fattispecie, è necessario che l’attività svolta al momento dell’evento rientri tra quelle caratterizzate da specifica pericolosità, quali le operazioni di contrasto alla criminalità; requisito che ricorre, ad esempio, quando l’agente subisca lesioni intervenendo nell’immediatezza dei fatti per assicurare alla giustizia soggetti responsabili di reati contro il patrimonio o la persona.

A stabilirlo è stato il Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, cona Sentenza del 10 aprile 2026, n. 358.