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Edificio “ultimato”, illegittimità diniego condono edilizio in sanatoria

Edificio “ultimato”, illegittimità diniego condono edilizio in sanatoria

Ai fini del condono, per edifici “ultimati”, s’intendono quelli completi almeno al rustico. Costituisce principio pacifico che per edificio al rustico si intende un’opera mancante solo delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne), ma necessariamente comprensiva delle tampognature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili. Nel caso di specie, il criterio dell’esecuzione del rustico e del completamento della copertura risulta soddisfatto, atteso che la soletta in laterocemento posa a chiusura del manufatto integra una reale chiusura superiore in grado di definire la sagoma e la volumetria del fabbricato. Tale copertura, infatti, è in muratura, è stabilmente infissa al corpo verticale ed è costituita con materiale non precario (soltanto non rifinita con tegole o simili): essa è, pertanto, tale da permettere la precisa individuazione del volume da condonare, escludendosi ogni possibilità di far luogo a successive modifiche o ampliamenti.

A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 4287 del 14 ottobre 2015.