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Donazione di cosa altrui: limiti e validità
La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, tranne che nell’atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell’altruità della cosa, nel qual caso la donazione vale come donazione obbligatoria di dare.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione II civile, con la sentenza n. 24684 del 17 agosto 2026.



