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Funzione dell’accordo paradivisorio

Funzione dell’accordo paradivisorio

L’accordo preparatorio di divisione, o paradivisorio, pur non producendo l’effetto distributivo tipico del contratto di divisione, perché ha una funzione solo preparatoria e non consente l’immediata trascrizione nei registri immobiliari, serve a formare le porzioni e a fissare le condizioni per l’attribuzione futura sia in via convenzionale, che giudiziale, e costituisce un accordo vincolante per le parti che lo hanno sottoscritto, dal quale le stesse non possono recedere unilateralmente, giacché lo scioglimento, o la revoca, sono possibili solo col consenso unanime di tutti i contraenti.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione II civile, con l’ordinanza del 13 ottobre 2026, n. 26725.