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Porto d’armi: la remissione della querela non esclude il giudizio di inaffidabilità

Porto d’armi: la remissione della querela non esclude il giudizio di inaffidabilità

L”Amministrazione, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità a essa spettante in materia di porto d’armi, mantiene il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dalla remissione della querela da parte della persona offesa, dalla formale estinzione del reato ovvero dalla archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto; ed invero, mentre il processo penale è orientato principalmente e in via immediata verso obiettivi di repressione, diverse sono le finalità dell’attività di controllo esercitata dall’Amministrazione sulla disponibilità delle armi da parte dei singoli, in quanto tesa a prevenire qualsiasi abuso o pericolo di abuso. Il giudizio di affidabilità nell’uso delle armi prescinde dagli esiti della vicenda penale, che rileva solo ove sfoci nell’accertamento giudiziale che “il fatto non sussiste”, accertamento cui non è equiparabile la rimessione di querela.

A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Latina, Sezione 1, con la Sentenza del 16 ottobre 2026, n. 1104.