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Pensione privilegiata militare: il transito nei ruoli civili non esclude il diritto al cumulo
Il militare che, a causa di un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, venga dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare e successivamente transitI nei ruoli civili della stessa Amministrazione può conservare il diritto alla pensione privilegiata, cumulandola con il trattamento economico percepito nel nuovo impiego.
Il passaggio dal ruolo militare a quello civile, infatti, non comporta automaticamente la perdita del diritto alla pensione privilegiata. Ciò che rileva è la diversità sostanziale dei due rapporti di servizio, da valutare considerando la natura delle mansioni svolte e lo status del dipendente.
La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 139 del d.P.R. n. 1092/1973, che ammette il cumulo tra pensione privilegiata e trattamento di attività quando il nuovo rapporto di lavoro sia diverso da quello che ha dato origine al trattamento pensionistico.
Nel caso esaminato, il ricorrente, già Maresciallo dei Carabinieri, era transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa con la qualifica di assistente amministrativo. La Corte ha riconosciuto la diversità tra le precedenti funzioni militari e le nuove mansioni amministrative, accogliendo il ricorso e dichiarando il diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria, con decorrenza dal 5 aprile 2014.
La pronuncia conferma, dunque, che il transito nei ruoli civili non determina, di per sé, la perdita del trattamento pensionistico privilegiato, purché sussista una concreta diversità tra i due rapporti di servizio.
A stabilirlo è stata la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, con sentenza n. 67/2021.



