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Agibilità dell’immobile e responsabilità del venditore: la Cassazione conferma il diritto al risarcimento
La sentenza n. 16630 del 27 maggio 2026 della Corte di Cassazione conferma che il venditore di un immobile ha l’obbligo di consegnare all’acquirente il certificato di agibilità (oggi Segnalazione Certificata di Agibilità – SCA). La sua mancata consegna costituisce un inadempimento contrattuale che provoca un danno patrimoniale, poiché riduce il valore commerciale dell’immobile. L’acquirente ha quindi diritto al risarcimento del danno, comprensivo delle spese necessarie per ottenere l’agibilità. La Cassazione ribadisce che l’agibilità rappresenta un requisito essenziale per la fruibilità e la commerciabilità del bene, indipendentemente da specifiche pattuizioni contrattuali. La riforma introdotta dal D.Lgs. n. 222/2016, che ha sostituito il certificato con la SCA, non ha modificato tali principi. La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, volto a tutelare l’acquirente e a garantire la piena conformità dell’immobile alle condizioni previste dalla legge e dal contratto.



