Richiedi ora la migliore consulenza
Amministrazione di sostegno e validità del testamento
È nullo il testamento, ricevuto con atto notarile, di una persona capace di intendere e di volere e sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora all’atto pubblico partecipi anche l’amministratore di sostegno.
A stabilirlo é stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2648 del 6 febbraio 2026.
In tale provvedimento, la Suprema Corte ha chiarito che il beneficiario di amministrazione di sostegno che sia capace di intendere e di volere può fare testamento, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il Giudice Tutelare, nel provvedimento con cui nomina l’amministratore di sostegno, abbia escluso la capacità di testare del beneficiario di ADS.
Pertanto, in assenza di un provvedimento del Giudice Tutelare che limiti la capacità di fare testamento, il beneficiario di amministrazione di sostegno può rivolgersi al notaio affinché riceva il suo testamento pubblico; tuttavia, il testamento è atto personalissimo e quindi, nell’atto notarile, da riceversi alla presenza di due testimoni ex art. 603 c.c., non potrà essere costituito l’amministratore di sostegno, anche qualora quest’ultimo sia stato (erroneamente) autorizzato dal Giudice Tutelare a parteciparvi, poiché tale presenza non permetterebbe la libera e autonoma determinazione della volontà testamentaria da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno.



