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E’ possibile la cessione temporanea dell’usufrutto al nudo proprietario?
Mentre non è configurabile la cessione temporanea del diritto di usufrutto a favore del nudo proprietario, in quanto ciò comporta la estinzione per consolidazione ai sensi dell’art 1014 n 2 cod civ, senza possibilità che, allo spirare del pattuito termine della cessione, si verifichi la reviviscenza dell’usufrutto ormai estinto e ben possibile, invece, la cessione temporanea dell’esercizio del diritto di usufrutto, poiché esso comporta il conferimento al cessionario delle sole facoltà di uso e di godimento della cosa, senza trasferimento del diritto, dando luogo ad un rapporto obbligatorio – costituito dall’impegno del cedente (che conserva la titolarità dello usufrutto) di lasciare esercitare al cessionario tutti i poteri inerenti a tale diritto- che, pur presentando delle affinita, si distingue dall’affitto di fondo rustico, sicché è da escludere, trattandosi di un negozio atipico, l’assoggettabilità del rapporto al regime vincolistico previsto per i contratti di affitto di fondo rustico le cui norme, stante il loro carattere cogente, non sono suscettibili di interpretazione analogica.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sez. III con la sentenza n. 172 del 8 gennaio 1981.



