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Auto prestata e multa: il proprietario resta responsabile anche con una dichiarazione di mancata autorizzazione
Il proprietario del veicolo per non rispondere in via solidale delle infrazioni commesse dal conducente, deve provare che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà e non soltanto in assenza del suo consenso. Ne consegue che semplici dichiarazioni di prestito o di mancata autorizzazione d’uso occasionale del veicolo non costituiscono prova sufficiente dell’utilizzo del mezzo contro la volontà del proprietario. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la responsabilità solidale del proprietario del veicolo ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada. È stato infatti ritenuto insufficiente, ai fini dell’esonero dalla sanzione, la mera affermazione di aver affidato l’autovettura alla figlia, regolarmente munita di patente di guida, nonché di ignorare che, al momento del controllo di polizia, il veicolo fosse condotto da un soggetto privo di patente. In assenza della prova che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà, è stata pertanto confermata la sua responsabilità solidale per le violazioni contestate).
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione Civile, Sezione II, con l’Ordinanza del 13 giugno 2026, n. 19702.



