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Certificato di agibilità: responsabilità del venditore.

Certificato di agibilità: responsabilità del venditore.

In tema di vendita immobiliare, qualora il difetto del rilascio del certificato di agibilità sia riconducibile ad una carenza meramente formale, ossia alla mancata attivazione della pratica amministrativa diretta ad ottenerne il rilascio, e non già a carenze di natura sostanziale, strutturali e funzionali (sanabili o insanabili) – ossia alla mancanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza o inerenti al risparmio energetico – l’inadempimento imputabile al venditore, ai sensi dell’art. 1477, terzo comma, c.c. consistente nell’omissione dell’obbligo di rilasciare il relativo documento – non incide sulla commerciabilità della res (in senso proprio), bensì sulla sola necessità di doverne curare la pratica, con l’esborso dei relativi oneri.

A stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza numero 10449 del 22 aprile 2025.