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Giurisdizione in materia di concessione di beni pubblici
“La norma regolatrice della giurisdizione in materia di concessione di beni pubblici, di cui all’art. 133, comma 1, lettera b), c.p.a., devolve le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a tale categoria di contratto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed in via di eccezione al giudice ordinario le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. La concentrazione davanti al giudice amministrativo delle controversie concernenti le concessioni di beni pubblici è dunque derogata per le ipotesi dichiaratamente eccezionali da essa previste e, pertanto, da interpretare in conformità al canone enunciato dall’art. 14 delle preleggi, secondo cui le leggi che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi in esse considerati”
A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, Sez. V, attraverso la sent. n. 8100 del 2020.



