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CILA in sanatoria

1. In cosa consiste la CILA in sanatoria?

Accanto all’attività edilizia libera e all’attività edilizia vincolata, il T.U. in materia prevede alcune attività oggetto di una comunicazione asseverata di inizio dei lavori da presentarsi innanzi all’Amministrazione competente.

Per un’analisi più approfondita si rimanda al seguente articolo.

Anche l’intervento soggetto a C.I.L.A. può essere sanato ove avviato o realizzato senza la preventiva comunicazione all’amministrazione competente.

Tale sanatoria consiste in una sorta di autodenuncia rispetto all’intervento edilizio la quale va ad incidere sui profili urbanistico-edilizi.

Nel caso in cui venga posta in essere un’attività senza la preventiva comunicazione di inizio dei lavori dal l’unica sanzione prevista è quella di un’ammenda di 1.000 euro.

Lo scopo dell’istituto in esame è, dunque, quello di regolarizzare la situazione.

L’art. 6 bis comma 5 del D.P.R. 380/2001, prevede una sanatoria in corso d’opera stabilendo che la sanzione di 1.000 euro è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

Allo stesso modo è prevista anche una sanatoria successiva, con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 salvo diversa disciplina locale.

2. Come presentare la CILA in sanatoria?

La  CILA in sanatoria va presentata all’ufficio comunale competente.

L’istanza deve essere necessariamente corredata dalla seguente documentazione: atto di proprietà, titolo abilitativo dell’opera; relazione e progetto a firma di un professionista; pagamento dei diritti di segreteria e delle sanzioni; Documento Unico Regolarità Contributiva.