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Forze dell’ordine: responsabilità disciplinare
La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al soggetto appartenente alle Forze Armate, ai fini dell’individuazione della sanzione disciplinare da applicare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal Giudice amministrativo, che in talune ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifestazione illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità ed il travisamento dei fatti; in particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilendo il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Catania, Sezione III, con la Sentenza numero 1210 del 14 aprile 2025.



