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Forze dell’ordine: trasferimento per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale
Il trasferimento per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio, né disciplinare, non postulando, infatti, comportamenti sanzionabili in sede penale e/o disciplinare, ed è condizionato soltanto alla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell’amministrazione, che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede e ciò a prescindere dall’imputabilità di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo, Sezione I, con la Sentenza del 18 novembre 2022, n. 3273.



